In questa stagione calcistica le pay tv sono al centro di comparazioni commerciali e discussioni. L’avvento della nuova emittente in esclusiva streaming ha creato non poche perplessità in ordine alla concorrenzialità e la qualità dei servizi offerti. In una delle tanti conversazioni sul tema avrete sicuramente proferito o ascoltato le parole magiche e risolutive dell’argomento “Io mi faccio il PEZZOTTO”. Il “pezzotto”, Internet Protocol Television abbreviato IPTV, è un sistema di messa in onda di segnali televisivi su reti informatiche basate sui protocolli TCP/IP. I vantaggi di tale sistema sono innumerevoli, dal costo che si aggira sui 10/15 euro mensili, alla possibilità di accedere a tutte le trasmissioni SKY, DAZN, MEDIASET, NETFLIX, etc..., l’unica controindicazione di tale sistema è l' ILLEGALITÀ e nello specifico la rilevanza penale. L’illecito che si realizza è la violazione della legge sul diritto d’autore ed in particolare l’art. 171 octies della legge n.633 del 1941. Tale disposizione recita : ”1. Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 25.822 chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio. 2. La pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità”. In parole povere chiunque ,anche per uso privato, riesce ad usufruire della pay tv a fini fraudolenti, si espone ad una responsabilità penale da 6 mesi a 3 anni. La specificità del dolo è determinata dal fine fraudolento, che secondo la S.C. consiste “… nel mancato pagamento del canone applicato agli utenti per l’accesso ai suddetti programmi”(c.f.r. Cass. Pen.,n.46443 del 10 ottobre 2017). Indi per cui il pericolo di un procedimento penale, la condanna da 6 mesi a 3 anni, una multa da euro 2.582 a euro 25.822, la minaccia alla propria libertà personale valgono la visione di una partita?