La Suprema Corte, con sentenza n.1141 del 2018 ha precisato che il reato di “occultamento o distruzione di documenti contabili” previsto dall’art. 10 del D.Lgs 10 marzo del 2000 n. 74 presuppone l’istituzione della documentazione contabile e pertanto non contempla anche la condotta di omessa tenuta delle scritture contabili, sanzionata amministrativamente dall’art. 9, comma 1, del D.Lgs 18 dicembre 1997 n. 471. 1. I fatti di causa A.A. ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte d’Appello di Lecce in data 30/05/2016 di conferma della sentenza del Tribunale di Brindisi quanto alla condanna per il reato di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art 10, perché, nella sua qualità di amministratore unico e legale rappresentante della “H. s.r.l.”, al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto, occultava le scritture contabili ed i documenti di cui era obbligatoria la tenuta e la conservazione in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi e del volume di affari dell’impresa, che aveva effettuato attività commerciale di prodotti alcolici. L’imputato ha impugnato la sentenza di secondo grado deducendo i seguenti motivi di ricorso: 1. Contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione* – art. 606, lett. e), c.p.p. – Secondo il ricorrente, tale vizio di motivazione avrebbe ad oggetto la prova relativa alla pregressa istituzione delle scritture contabili, desunta dall’esistenza di lettere d’intenti, riconducibili alla Holding, nelle quali la stessa si accreditava come esportatrice abituale di alcolici per beneficiare del regime di sospensione di imposta in presunti traffici intracomunitari. * La contraddittorietà della motivazione presuppone una motivazione esistente ma contrastante con le risultanze probatorie posto al vaglio del giudice; quanto all’illogicità, si tratta di un vizio del sillogismo giuridico del giudice: date alcune premesse, il giudice giunge poi ad una conclusione in totale contrasto con le stesse. 2. Erronea applicazione della legge penale** – art 606, lett. b), c.p.p. – Nel caso di specie, il ricorrente ha censurato l’erronea applicazione del D.Lgs n. 74 del 2000, art. 10, poiché le scritture d’intenti sarebbero state erroneamente ricondotte nella categoria dei documenti contabili che per legge si ha l’obbligo di formare e conservare e che consentono la ricostruzione dei redditi o del volume d’affari. ** l’erronea applicazione di legge si riferisce alla interpretazione inesatta delle norme applicate; la legge in questione può essere sia quella sostanziale penale che quella civile o amministrativa richiamata dalla norma penale in bianco. 3. Violazione del D.Lgs. 74/2000, art. 10, nonché vizio di motivazione in punto di sussistenza del dolo specifico. Con questo terzo motivo di ricorso, l’imputato ha rilevato che la sentenza impugnata: – avrebbe utilizzato dichiarazioni, già valorizzate dalla Corte di Cassazione nell’ambito del relativo procedimento cautelare, in realtà non utilizzabili perché mai acquisite al fascicolo per il dibattimento – avrebbe desunto l’esistenza della contabilità da un volume di affari in realtà valutato dalla stessa sentenza come mai accertato nel processo – avrebbe, infine, desunto l’elemento del dolo specifico dalla sola circostanza oggettiva della mancata consegna (divenuta “occultamento”) dei documenti ai funzionari della Dogana. La terza sezione della Suprema Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendolo fondato e ha dichiarato l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame alla Sezione promiscua della Corte d’Appello di Lecce. Con tale pronuncia la Corte ha chiarito che la condotta sanzionata dal D.Lgs n. 74 del 2000, art. 10, è solo quella espressamente contemplata dalla norma stessa che prevede “l’occultamento” o “la distruzione” della documentazione contabile escludendo, pertanto, alla luce del principio di tassatività della legge penale, qualsiasi interpretazione estensiva del dettato normativo. Ne consegue che, ai fini della configurabilità della fattispecie delittuosa de quo, sarà necessario dimostrare l’esistenza delle scritture contabili non essendo sufficiente un mero comportamento omissivo, ossia l’omessa tenuta della documentazione contabile la cui violazione è, peraltro, sanzionata in via meramente amministrativa. Non può essere ricondotta al reato di cui all’art. 10 D.Lgs. n. 74 del 2000 la condotta dell’imputato che abbia completamente omesso la tenuta delle scritture contabili obbligatorie. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. CAVALLO Aldo – Presidente Dott. ANDREAZZA Gastone – rel. Consigliere Dott. LIBERATI Giovanni – Consigliere Dott. DI STASI Antonella – Consigliere Dott. MENGONI Enrico – Consigliere ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: (OMISSIS), n. a in (OMISSIS); avverso la sentenza del 30/05/2016 della Corte d’Appello di Lecce; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Gastone Andreazza; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. CORASANITI Giuseppe, che ha concluso per il rigetto; udite le conclusioni del Difensore di fiducia Avv. (OMISSIS), in sostituzione dell’Avv. (OMISSIS), che ha chiesto l’accoglimento. RITENUTO IN FATTO 1. (OMISSIS) ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte d’Appello di Lecce in data 30/05/2016 di conferma della sentenza del Tribunale di Brindisi quanto alla condanna per il reato di cui al Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 10, perche’, nella sua qualita’ di amministratore unico e legale rappresentante della ” (OMISSIS) s.r.l.”, al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto, occultava le scritture contabili ed i documenti di cui era obbligatoria la tenuta e la conservazione in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi e del volume di affari dell’impresa, che aveva effettuato attivita’ commerciale di prodotti alcolici. 2. Con un primo motivo di ricorso lamenta la contraddittorieta’ e manifesta illogicita’ della motivazione in punto di prova della pregressa istituzione delle scritture contabili, desunta dall’esistenza di lettere di intenti, riconducibili alla (OMISSIS), nelle quali la stessa si accreditava come esportatrice abituale di alcolici per beneficiare del regime di sospensione di imposta in presunti traffici intracomunitari, esistenza ritenuta dalla sentenza come non contestata dal ricorrente nonostante la stessa Corte abbia poi dovuto argomentare per contrastare l’assunto difensivo circa la falsita’ materiale (pervenendo a ritenere invece detta falsita’ come ideologica) di quelle stesse lettere. 3. Con un secondo motivo lamenta l’erronea applicazione del Decreto Legislatio n. 74 del 2000, articolo 10, giacche’, anche a volere ritenere attribuibili all’imputato le predette dichiarazioni d’intenti, le stesse sarebbero state erroneamente ricondotte nella categoria dei documenti contabili che per legge si ha l’obbligo di formare e conservare e che consentono la ricostruzione dei redditi o del volume d’affari, essendo peraltro tali dichiarazioni diverse dal registro delle dichiarazioni d’intento, nella specie non risultante istituito, per il quale si potrebbe invece pervenire a diversa conclusione peraltro solo sul piano della illiceita’ amministrativa. 4. Con un terzo motivo lamenta la violazione del Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 10, nonche’ vizio di motivazione in punto di sussistenza del dolo specifico. Deduce che la sentenza impugnata avrebbe utilizzato a tal fine dichiarazioni, gia’ valorizzate dalla Corte di cassazione nell’ambito del relativo procedimento cautelare, in realta’ non utilizzabili perche’ mai acquisite al fascicolo per il dibattimento e avrebbe poi desunto la esistenza della contabilita’ da un volume di affari in realta’ valutato dalla stessa sentenza come mai accertato nel processo e, infine avrebbe desunto l’elemento del dolo specifico dalla sola circostanza oggettiva della mancata consegna (divenuta “occultamento”) dei documenti ai funzionari della Dogana. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo e pregiudiziale motivo di ricorso e’ fondato. Va anzitutto ribadito, in adesione al piu’ recente e prevalente orientamento di questa Corte, la cui forza cogente deriva dalla necessaria conformazione della interpretazione del dettato del Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 10, al principio di tassativita’ della legge penale, che la condotta sanzionata dal Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 10, e’ solo quella, espressamente contemplata appunto dalla norma, di occultamento o distruzione delle scritture contabili obbligatorie e non anche quella della loro mancata tenuta, espressamente sanzionata in via meramente amministrativa dal Decreto Legislativo n. 471 del 1997, articolo 9, comma 1, (vedi, in conformita’ a Sez. 3, n. 38224 del 07/10/2010, dep. 28/10/2010, P.M. in proc. Di Venti, Rv. 248571 nonche’ a Sez. 3, n. 28581 del 03/06/2015, dep. 06/07/2015, Ranedda, non massimata, le successive Sez. 3, n. 19106 del 02/03/2016, dep. 09/05/2016, Chianese e altro, Rv. 267102 e Sez. 3, n. 28048 del 17/02/2017, dep. 07/06/2017, Maniaci, non massimata; contra, isolatamente, Sez. 3, n. 28656 del 04/06/2009, dep. 14/07/2009, Pacifico, Rv. 244583). Consegue a quanto appena detto che in tanto puo’ essere configurata la fattispecie delittuosa di cui all’articolo 10 cit., in quanto la documentazione contabile, di cui si assume l’occultamento o la distruzione, sia stata previamente istituita (non potendo occultarsi o distruggersi cio’ che evidentemente neppure esiste). Cio’ posto, nella specie, al fine di ritenere sussistente tale necessario presupposto la sentenza, che peraltro, menzionando espressamente l’isolato precedente di questa Corte appena sopra ricordato, parrebbe propendere per la lettura “estensiva” della norma1 tuttavia da ripudiarsi per le ragioni sopra rammentate, ha fornito, da un lato, una spiegazione manifestamente illogica e, dall’altro, ha utilizzato elementi che, formati nelle indagini preliminari, non potevano, in mancanza di spiegazioni ulteriori, essere poste alla base dell’affermazione di responsabilita’, come correttamente denunciato in ricorso. Infatti, mentre la puntualizzazione effettuata dalla sentenza in ordine al fatto che la societa’ avesse “un volume d’affari” nulla puo’ evidentemente dire sulla avvenuta istituzione della contabilita’ (a tacere della sua desumibilita’ da lettere d’intenti che la stessa sentenza pare qualificare, a pag. 7, come ideologicamente false), non si comprende in che modo le dichiarazioni rese all’Agenzia delle entrate dall’indagato, che, peraltro, dapprima affermo’ avere istituito regolarmente la contabilita’ e successivamente, ritrattando, ebbe a dichiarare il contrario, potessero, in mancanza del “transito” delle stesse, anche per il tramite di dichiarazioni testimoniali sul punto, di cui nulla viene detto in sentenza, al fascicolo del dibattimento, essere legittimamente utilizzate. Ne’, evidentemente, il fatto che tali dichiarazioni siano state a suo tempo poste in rilievo da questa Corte nell’ambito della trattazione di ricorso cautelare personale dell’odierno ricorrente (nel quale nessuna questione poteva porsi circa la legittima utilizzazione in giudizio delle stesse) poteva esimere la Corte territoriale (che non ha neppure spiegato perche’, a fronte della divergenza interna, dovesse privilegiarsi la ritrattazione delle prime dichiarazioni) dalla necessita’ di verificare il corretto iter di formazione della prova nel dibattimento. In definitiva, dunque, fondato il primo motivo, in esso assorbiti i restanti, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo esame alla Sezione promiscua della Corte d’appello di Lecce. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Sezione promiscua della Corte d’Appello di Lecce.
A cura dell'Avv. Luigi CarrinoIndice
2. I motivi dell’impugnazione
3. La decisione della Suprema Corte
4. Massima
5. La sentenza integrale1. I fatti di causa
2. I motivi dell’impugnazione
3. La decisione della Suprema Corte
4. Massima
5. La sentenza integrale